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Energy Manager
diegoerminiocaiazzo.jpgLa figura del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'Energia (più comunemente noto come Energy Manager) entra in vigore in Italia con la legge 308 del 1982, ma solo per le imprese con più di mille dipendenti e con consumo riferito all'anno precedente superiore a 10.000 Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP). Bisogna aspettare la L.10/91 per estendere la nomina di tale figura anche ai settori civile, terziario e trasporti, abbassando la soglia di riferimento a 1.000 TEP. Funzioni e profilo professionali del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia sono già espressamente definiti all'art.19 della citata legge, ma vengono maggiormente dettagliate nei commi 13-17 della circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 219/F:

"….13. La Legge 9 gennaio 1991 n. 10 all'art. 9 stabilisce che il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia svolga le seguenti funzioni: - individuazione delle azioni degli interventi delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia; - predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali; - predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai Soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla legge stessa. 14. Nel responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia si configura quindi un professionista con funzioni di supporto al decisore in merito all'effettiva attuazione delle azioni e degli interventi proposti, ma solo in merito alla validità tecnica ed economica delle opportunità di intervento individuate. 15. Per essere efficace l'opportunità di intervento deve avere una genesi interna all'Organismo interessato e pertanto deve essere individuata da un professionista che abbia da un lato interiorizzato i processi di produzione dei beni o servizi e dall'altro detenga una approfondita conoscenza delle tecnologie idonee a conseguire un uso razionale dell'energia. 16. Quanto sopra non implica necessariamente che il responsabile faccia parte della struttura dell'Organismo che lo nomina anche se ciò è preferibile qualora esista un'idonea competenza professionale interna; nel caso di nomina di un professionista esterno è peraltro indispensabile che questo venga reso conscio dei processi tecnici ed organizzativi della produzione dei beni o servizi. 17. Dal punto di vista del profilo culturale professionale il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia si configura idealmente come un soggetto con un bagaglio di conoscenze acquisibili mediante laurea in ingegneria, pluriennale attività tecnica professionale successiva alla laurea nel settore In cui l'Organizzazione opera, esperienza nel campo degli studi di fattibilità e della progettazione di massima di sistemi per la produzione e l'utilizzo dell'energia, buona conoscenza delle tecnologie più avanzate nel settore” ….

Si evidenzia pertanto che tale figura professionale assume una posizione di "consulente" interno alla struttura, non essendo previste dirette responsabilità gestionali e nel campo della effettiva realizzazione degli interventi studiati. Inoltre da tali presupposti consegue che il fattore critico nel processo di razionalizzazione nell'uso dell'energia risiede non tanto e non solo nel valore professionale del tecnico né nella sua capacità di nell'individuazione dell'intervento bensì nella sua capacità/possibilità di dialogare con la struttura e con l'alta direzione aziendale sviluppando una reale "politica" di conservazione dell'energia. In mancanza di questa, l'azione dell'E.M. verrà inevitabilmente a ricadere su di una posizione prettamente operativa ovvero di "contabile energetico": in ambedue i casi comunque senza alcuna valida ricaduta sul sistema energetico aziendale e territoriale.

Con riferimento alla legge 10/91, le competenze dell'Ente Locale in materia energetica si esplicitano direttamente od indirettamente in diversi articoli secondo il seguente schema:

Rif. l. 10/1991
 Argomento
Art. 1 comma 4 Pubblico interesse e pubblica utilità dello sfruttamento delle energie rinnovabili
Art. 4 commi 4 e 7 Influenza dei criteri di conservazione dell'energia negli appalti di servizi e opere pubbliche
Art. 5 commi 2 e 5 Localizzazione e realizzazione degli impianti di teleriscaldamento e piano a livello comunale relativo alle fonti rinnovabili di energia
Art. 26 commi 7 ed 8 Obbligo per gli edifici della Pubblica Amministrazione di ricorrere in campo energetico a fonti rinnovabili come ad operare complessivamente tramite interventi di conservazione dell'energia
Art. 30 comma 3 Rilascio della certificazione energetica dell'edificio
Art. 31 comma 3 Ruolo dei Comuni in merito alla verifica dei limiti di esercizio degli impianti termici e controlli di avvenuta manutenzione
Art. 33 Verifica della applicazione delle norme di cui al D.P.R. 412/93 per il contenimento dei consumi energetici degli impianti termici in relazione al progetto delle opere
Art. 35 Sospensione ovvero regolarizzazione di lavori non conformi al progetto di cui all'Art.33

In altri termini, la Pubblica Amministrazione risulta indirizzata dalla legge ad operare sia nel campo del risparmio energetico delle strutture di propria competenza che nel campo delle programmazione energetica locale. Il Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nell'Ente locale si presenta quindi come momento di sintesi e coordinamento di tali linee di intervento, senza con questo mettere in secondo piano tutte le azioni di controllo demandato alle Amministrazioni dalla legislazione vigente con la conseguente spinta positiva che può derivare in termini di efficienza energetica, sicurezza e di tutela dall'inquinamento. Nel corso di questi anni l'azione dell'Energy Manager ha tentato di inserirsi nella catena di competenze intersettoriali che portano dalla progettazione alla attuazione di un organico programma di gestione, pianificazione e conservazione delle risorse energetiche cercando:

- di operare sia orizzontalmente ai differenti settori Comunali che verticalmente tramite la direzione di specifici progetti finalizzati;
- di stimolare una direzione strategica che deve provenire dagli Amministratori eletti concretizzandola in un momento di assunzione di responsabilità e professionalità ben definito;
- di promuovere una analoga responsabilizzazione nelle funzioni sottoposte e/o collegate;
- di collaborare nel campo della programmazione energetica territoriale come momento di consulenza interna nella fase di pianificazione e come coordinatore delle indicazioni strategiche in campo energetico che giungono dagli amministratori eletti con le molteplici facce della macchina comunale e delle Aziende Speciali collegate.


In conclusione, la peculiarità dell'Energy Manager si caratterizza con competenze espresse su due livelli:

a. privatistico: come un qualsiasi E.M. aziendale, facendo riferimento specificatamente alla declaratoria di mansioni di cui all'art.19 della L.10/91;
b. istituzionale: come maggior esperto in problemi energetici dell'Ente Locale, sia contribuendo ad elaborare la politica energetica territoriale dell'Ente che, in senso lato, cercando di rappresentare un momento di confronto interno all'Ente dell'istruttoria tecnico/amministrativa di tali provvedimenti, con compiti di verifica degli stessi rispetto ai vincoli tecnico, economici e normativi in campo energetico.

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