| Detrazione del 55% |
Le principali novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 20-24 legge 244/2007) in materia di detrazione fiscale delle spese per la riqualificazione energetica sono sostanzialmente la proroga sino al 2010 della detrazione del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti e la determinazione dei nuovi limiti di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e dei valori di trasmittanza termica per gli interventi sulle strutture opache orizzontali. Nello specifico è stata definito che: venga sostituita la “Tabella 3”, allegata alla legge 296/2006 con efficacia dal 1° Gennaio 2007, che rendeva operativa l’agevolazione anche per gli interventi relativi alle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) degli edifici; la totale ridefinizione, per mezzo di un preciso decreto, dei limiti di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini degli interventi di “riqualificazione globale” (articolo 1, comma 344, legge 296/2006) e dei valori di trasmittanza termica per gli interventi sulle strutture opache verticali, finestre con infissi e strutture opache orizzontali (articolo 1, comma 345, legge 296/2006); la facoltà di poter spalmare al detrazione fiscale in un numero di quote annue di uguale importo non inferiore a 3 e non superiore a 10, a discrezione irrevocabile del contribuente all’atto della prima detrazione; una facilitazione procedurale per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, per le quali, per gli interventi eseguiti dal 1° Gennaio 2008, non è più obbligatoria la presentazione della certificazione/qualificazione energetica dell’edificio. Chi può benificiare della detrazione del 55%? I soggetti beneficiari possono essere: persone fisiche, enti e soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir 917/1986, ovvero società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e imprese familiari, non titolari di reddito d’impresa (che si fanno carico delle spese per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti), soggetti titolari di reddito d’impresa (che si fanno carico delle spese per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica sui medesimi edifici). In tal caso, analogamente a quanto previsto per la detrazione del 36% per gli interventi di recupero edilizio su edifici residenziali è stato specificato che il beneficio è esteso, per le persone fisiche, anche ad eventuali familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile, nel caso in cui sostengono le spese relative all’intervento di riqualificazione energetica. - Riepilogo agevolazioni
- I nuovi parametri di valutazione
ALLEGATO A (Articolo 1, comma 1)
Valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale.
Valori applicabili fino al 31 Dicembre 2009.
a) Edifici residenziali della classe E1 (classificazione articolo 3, Dpr 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme. Tabella 1. Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espersso in kWh/m2 anno.
b) Tutti gli altri edifici. Tabella 2. Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, epresso in kWh/m2 anno.
ALLEGATO B (Articolo 2)
Valori limite di trasmittanza termica.
Tabella 1. Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componeneti l'involucro edilizio espersso in W/m2K. (Valori applicabili fino al 31 dicembre 2009 per tutte le tipologie di edifici)
Tabella 2. Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componeneti l'involucro edilizio espersso in W/m2K. (Valori applicabili dal 1° gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici)
(*)Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno. |
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Detrazione del 55%
Le principali novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 20-24 legge 244/2007) in materia di detrazione fiscale delle spese per la riqualificazione energetica sono sostanzialmente la proroga sino al 2010 della detrazione del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti e la determinazione dei nuovi limiti di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e dei valori di trasmittanza termica per gli interventi sulle strutture opache orizzontali. Nello specifico è stata definito che: venga sostituita la “Tabella 3”, allegata alla legge 296/2006 con efficacia dal 1° Gennaio 2007, che rendeva operativa l’agevolazione anche per gli interventi relativi alle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) degli edifici; la totale ridefinizione, per mezzo di un preciso decreto, dei limiti di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini degli interventi di “riqualificazione globale” (articolo 1, comma 344, legge 296/2006) e dei valori di trasmittanza termica per gli interventi sulle strutture opache verticali, finestre con infissi e strutture opache orizzontali (articolo 1, comma 345, legge 296/2006); la facoltà di poter spalmare al detrazione fiscale in un numero di quote annue di uguale importo non inferiore a 3 e non superiore a 10, a discrezione irrevocabile del contribuente all’atto della prima detrazione; una facilitazione procedurale per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, per le quali, per gli interventi eseguiti dal 1° Gennaio 2008, non è più obbligatoria la presentazione della certificazione/qualificazione energetica dell’edificio.