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Al fine di favorire o sviluppo e l'utilizzo di impianti fotovoltaici lo Stato oramai da diversi anni sta promuovendo importanti forme di incentivazione. Il sistema incentivante attualemente in vigore prende il nome di "Conto Energia". In Italia, dal settembre 2005, è attivo il meccanismo d’incentivazione in “conto energia” per promuovere la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Il 19 febbraio 2007, i Ministeri dello Sviluppo Economico (MSE) e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) hanno emesso un nuovo decreto ministeriale che ha introdotto radicali modifiche e semplificazioni allo schema originario. Il nuovo DM 19/02/07, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/02/2007, è subentrato ai precedenti DM del 28/07/2005 e del 6/02/2006 in materia di incentivazione dell’energia derivante da fonte fotovoltaica. Il nuovo decreto è diventato di fatto operativo solo dopo la pubblicazione della delibera dell’AEGG n. 90/07, avvenuta il 13/04/07, che ha definito le condizioni e le modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti. Le modifiche più significative, rispetto alla precedente disciplina, riguardano: l’abolizione della fase istruttoria preliminare all’ammissione alle tariffe incentivanti; in base al nuovo decreto, infatti, la richiesta di incentivo deve essere inviata al GSE solo dopo l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici; l’abolizione del limite annuo di potenza incentivabile, sostituito da un limite massimo cumulato della potenza incentivabile; una maggiore articolazione delle tariffe, con l’intento di favorire le applicazioni di piccola taglia architettonicamente integrate in strutture o edifici; l’introduzione di un premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia. Il nuovo DM supera inoltre due limiti tecnici dei precedenti decreti: il limite di 1000 kW, quale potenza massima incentivabile per un singolo impianto; le limitazioni all’utilizzo della tecnologia.
Esso si basa su una tariffa incentivante per kWh prodotto che consente di ammortizzare i costi dell'installazione dell'impianto fotovoltaico ed, in seguito, anche di guadagnare. L'incentivo, valido unicamente per i sistemi connessi in rete, non va a sostenere i costi per la realizzazione dell'impianto ma premia la produzione di energia fotovoltaica. Infatti l'energia elettrica prodotta verrà pagata dallo Stato, nella figura del Soggetto Attuatore (GSE) ad una tariffa molto superiore al prezzo di mercato attuale. Possono benificiare degli incentivi le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici e i condomini di unità abitative e/o edifici. Di seguito sono riportate le tariffe incentivanti riconosciute per vent'anni, all'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici a decorrere dalla entrata in esercizio qualora avvenga entro il 31 dicembre 2008. Per gli impianti che entreranno in esercizio tra il primo gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010, la tariffa incentivante sarà decurtata del 2% per ciascuno degli anni successivi al 2008. Successivi decreti stabiliranno le tariffe incentivanti per gli anni successivi al 2010, fermo restando il limite di 1.200MW di potenza fotovoltaica comulativa incetivabile ai sensi del DM 19/02/2007 e il limite di 3.000MW entro il 2016. E' importante sottolineare che seppur la durata della tariffa incentivante è di venti anni, l'energia elettrica prodotta potrà essere venduta al gestore anche oltre il ventennio, per tutta la durata di vita utile dell'impianto (oggi valutabile tra i 30-35 anni).
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Tariffe incentivanti da D.M. 19/02/2007, in Euro/kWh prodotto dall'impianto fotovoltaico, riconosciute per 20 anni dalla data di entrata in esercizio
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| Potenza Nominale dell'impianto (kWp) |
Impianti fotovoltaici non integrati (a) |
Impianti fotovoltaici parzialmente integrati (b) |
Impianti fotovoltaici con integrazione architettonica (c) |
| 1 ≤ P ≤ 3 |
0,40 + 5% (e) + x % |
0,44 + 5% (e) + x % (g) |
0,49 + 5% (e) (f) + x % (g) |
| 3 < P ≤ 20 |
0,38 + 5% (d) (e) + x % (g) |
0,42 + 5% (e) + x % (g) |
0,46 + 5% (e) (f) + x % (g) |
| P > 20 |
0,36 + 5% (d) (e) |
0,40 + 5% (e) |
0,44 + 5% (e) (f) |
Note:
(a) Si intendono non integrati gli impianti con moduli ubicati al suolo o su altre strutture con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3 al D.M. 19/02/2007;
(b) Si intendono parzialmente integrati gli impianti i cui moduli sono stati installati su edifici o elementi di arredo urbano secondo le tipologie di cui all'allegato 2 al D.M. 19/02/2007;
(c) Si intendono con integrazione architettonica gli impianti i cui moduli sono integrati sugli edifici o su elementi di arredo urbano secondo le tipologie di cui all'allegato 3 al D.M. 19/02/2007;
(d) L'incremento del 5% è relativo ad impianti il cui soggetto responsabile acquisisce il titolo di autoproduttore (utilizzo per uso proprio di energia prodotto in misura non inferiore al 70% su base annua);
(e) L'incremento del 5% è relativo ad impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o una struttura sanitaria pubblica paritaria o un ente locale con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
(f) L'incremento del 5% è relativo ad impianti integrati su strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione di coperture di eternit o comunque contenti amianto;
(g) Gli impianti fotovoltaici fino a 20kWp che operano in regime di scambio sul posto e diventeranno utenze ubicate all'interno o asservite agli edifici potranno ottenere un incremento percentuale (x) sulla tariffa incentivante nel caso l'edificio disponga di certificazione energetica che attesti una riduzione di almeno il 10% dell'indice di prestazione rispetto alla situazione precedente all'impianto fotovoltaico. L'incremento di tariffa incentivante (x) sarà pari alla metà della riduzione percentuale dell'indice di prestazione con il limite massimo del 30% della tariffa incentivante.
Aspetti Economici
Per valutare la convenienza economica dell'investimento legato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico occorre considerare quanto segue:
- L'incentivo deriva dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici = Soggetto Attuatore) e si calcola moltiplicando la tariffa incentivante per tutta l'energia fotovoltaica prodotto espressa in kWh, indipendentemente dall'utilizzo di tale energia, sia che venga consumata in tutto o in parte dall'utente sia che venga immessa in tutto o in parte nella rete pubblica;
- Per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kWp, qualora l'energia prodotta dal fotovoltaico risulti sempre inferiore o uguale a quella consumata dal soggetto responsabile (utente), è opportuo operare con il gestore di rete locale (per esempio l'Enel) in regime di scambio sul posto; ciò equivale sostanzialmente ad un conguaglio su base annuale, operato dal gestore, tra l'energia ceduta e l'energia ricevuta. Con tale meccanismo, nella valutazione economica, all'incentivo di cui al punto precedente, occorre sommare il risparmio che si ottiene dal gestore (Bolletta Enel), valutabile in circa 0,16 euro/kWh prodotto/consumato;
- Per gli impianti che non operano in regime di scambio sul posto e, in generale, per tutti gli impianti al di sopra dei 20 kWp, all'incentivo di cui al punto primo occorre sommare:
- Il risparmio sulla bolletta del gestore valutabile in circa 0,13 euro per kWh riferito all'energia fotovoltaica immessa nell'utenza, qualora il soggetto responsabile abbia un'utenza e non sia un produttore puro;
- Il ricavo derivante dalla vendita dell'energia eccedente, rispetto all'eventuale consumo, e immessa nella rete pubblica, che può essere stimato in 0,095 euro per kWh ceduto (attuale prezzo minimo imposto dall' A.E.E.G. per il ritiro da parte del gestore i rete locale).
Ulteriori info:
Il conto energia si applica agli impianti entrati in servizio a partire dal 1° ottobre 2005.
- Le domande per accedere ai benefici del Conto Energia possono essere presentate da privati, aziende, condomini ed enti pubblici.
- Sono state stabilite 4 date all’anno per la presentazione delle domande: 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.
- I pannelli fotovoltaici possono essere installati sui tetti o a terra.
- Il conto energia può essere cumulato ad altri contributi in conto capitale purchè questi non superino il 20%
- Il conto energia non è applicabile agli impianti che hanno usufruito del finanziamento nell'ambito del programma TETTI FOTOVOLTAICI.
- Il conto energia non si applica ad impianti realizzati prima del 30 settembre 2005
- Il conto energia è cumulabile con la detrazione IRPEF del 36%, in questo caso però il premio riconosciuto viene ridotto del 30% (anche con questa riduzione rimane però vantaggioso usufruire di questa detrazione)
- Il premio riconosciuto in base all'energia prodotta verrà aggiornato ogni anno sulla base del tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT.
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