La figura dell'Energy Manager nasce nel mondo anglosassone ai tempi della prima crisi petrolifera del 1973. Il problema, particolarmente grave, spinse ad affidare ad una persona competente e capace, l'incarico di affrontarlo e risolverlo, attribuendole potere e mezzi necessari.La crisi energetica del 1973 fu dovuta principalmente alla improvvisa e inaspettata interruzione del flusso dell'approvvigionamento di petrolio proveniente dalle nazioni appartenenti all'Opec (Organization of the Petroleum Exporting Countries) verso le nazioni importatori dell'oro nero. In quegli anni infatti la situazione mediorientale era incandescente: i Paesi arabi non avevano ancora riconosciuto il diritto dello Stato di Israele ad esistere. In Europa Occidentale la crisi energetica portò anche alla ricerca di nuove fonti di approvvigionamento, che diede anche risultati positivi: la Norvegia trovò sui fondali del mare del Nord nuovi giacimenti petroliferi. Ci fu poi un forte interesse verso nuove fonti di energia, alternative al petrolio, come il gas naturale e l'energia atomica per cercare di limitare l'uso del greggio e quindi anche la dipendenza energetica dai Paesi detentori del greggio.
Si evidenzia pertanto che tale figura professionale assume una posizione di "consulente" interno alla struttura, non essendo previste dirette responsabilità gestionali e nel campo della effettiva realizzazione degli interventi studiati. Inoltre da tali presupposti consegue che il fattore critico nel processo di razionalizzazione nell'uso dell'energia risiede non tanto e non solo nel valore professionale del tecnico né nella sua capacità di nell'individuazione dell'intervento bensì nella sua capacità/possibilità di dialogare con la struttura e con l'alta direzione aziendale sviluppando una reale "politica" di conservazione dell'energia. In mancanza di questa, l'azione dell'E.M. verrà inevitabilmente a ricadere su di una posizione prettamente operativa ovvero di "contabile energetico": in ambedue i casi comunque senza alcuna valida ricaduta sul sistema energetico aziendale e territoriale.Secondo le indicazioni di legge (comma 3 della legge 10/91) le funzioni che l'Energy Manager deve svolgere sono sintetizzate nella individuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure necessarie per promuovere l'uso razionale dell'energia nonché nella predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi finali. L'Energy Manager ha perciò il compito di supporto al decisore in merito all'effettiva attuazione delle azioni e degli interventi proposti. Affinché l'Energy Manager possa svolgere questi compiti, occorre che l'incarico venga conferito in via ufficiale e che i responsabili delle varie sezioni dell'impresa o dell'amministrazione siano informati di questa iniziativa.Non necessariamente l’Energy Manager debba far parte della struttura dell’Organismo che lo nomina anche se ciò è preferibile qualora esista un’idonea competenza professionale interna.
Normativa di riferimento:
In Italia la legge 308 dell‘1982 prevedeva, all'art. 22, che tutte le imprese con più di mille dipendenti e con consumo superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio (TEP), riferito all'anno precedente, comunicassero annualmente al Ministero dell'Industria il nome del funzionario responsabile per la conservazione dell'energia; la legge non dava indicazione né di ruolo né di incarichi, ritenendo forse che il nome fosse autoesplicativo.In gran parte oramai, questa normativa, risulta abrogata.
La legge 10 del 9 Gennaio 1991, rilancia il tema dell'efficienza energetica in Italia, dedicando l'articolo 19 alla figura del Responsabile per la Conservazione e l'Uso Razionale dell'Energia.Il comma 1, fissa il termine categorico del 30 aprile di ogni anno entro cui i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo dell’ Energy Manager. Il comma 2, prevede che la mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. (Art. 8) Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.Il comma 3, fissa le funzioni ed i compiti a cui sono soggetti gli Energy Manager. Il comma 4 e 5, si riferiscono all’ENEA ed ai compiti di aggiornamento tecnico da riservare agli Energy Manager.
| Rif. l. 10/1991 |
Argomento |
| Art. 1 comma 4 | Pubblico interesse e pubblica utilità dello sfruttamento delle energie rinnovabili |
| Art. 4 commi 4 e 7 | Influenza dei criteri di conservazione dell'energia negli appalti di servizi e opere pubbliche |
| Art. 5 commi 2 e 5 | Localizzazione e realizzazione degli impianti di teleriscaldamento e piano a livello comunale relativo alle fonti rinnovabili di energia |
| Art. 26 commi 7 ed 8 | Obbligo per gli edifici della Pubblica Amministrazione di ricorrere in campo energetico a fonti rinnovabili come ad operare complessivamente tramite interventi di conservazione dell'energia |
| Art. 30 comma 3 | Rilascio della certificazione energetica dell'edificio |
| Art. 31 comma 3 | Ruolo dei Comuni in merito alla verifica dei limiti di esercizio degli impianti termici e controlli di avvenuta manutenzione |
| Art. 33 | Verifica della applicazione delle norme di cui al D.P.R. 412/93 per il contenimento dei consumi energetici degli impianti termici in relazione al progetto delle opere |
| Art. 35 | Sospensione ovvero regolarizzazione di lavori non conformi al progetto di cui all'Art.33 |
- di operare sia orizzontalmente ai differenti settori Comunali che verticalmente tramite la direzione di specifici progetti finalizzati;
- di stimolare una direzione strategica che deve provenire dagli Amministratori eletti concretizzandola in un momento di assunzione di responsabilità e professionalità ben definito;
- di promuovere una analoga responsabilizzazione nelle funzioni sottoposte e/o collegate;
- di collaborare nel campo della programmazione energetica territoriale come momento di consulenza interna nella fase di pianificazione e come coordinatore delle indicazioni strategiche in campo energetico che giungono dagli amministratori eletti con le molteplici facce della macchina comunale e delle Aziende Speciali collegate.
In conclusione, la peculiarità dell'Energy Manager si caratterizza con competenze espresse su due livelli:
a. privatistico: come un qualsiasi E.M. aziendale, facendo riferimento specificatamente alla declaratoria di mansioni di cui all'art.19 della L.10/91;
b. istituzionale: come maggior esperto in problemi energetici dell'Ente Locale, sia contribuendo ad elaborare la politica energetica territoriale dell'Ente che, in senso lato, cercando di rappresentare un momento di confronto interno all'Ente dell'istruttoria tecnico/amministrativa di tali provvedimenti, con compiti di verifica degli stessi rispetto ai vincoli tecnico, economici e normativi in campo energetico.
Requisiti professionali:
La Circolare MICA del 2 Marzo 1992 n. 219/F prevede che, dal punto di vista del profilo culturale – professionale il tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia si configura idealmente come un soggetto con un bagaglio di conoscenze acquisibili mediante laurea in ingegneria, pluriennale attività tecnica professionale successiva alla laurea nel settore in cui l’Organizzazione opera, esperienza nel campo degli studi di fattibilità e della progettazione di massima di sistemi per la produzione e l’utilizzo dell’energia, buona conoscenza delle tecnologie più avanzate nel settore.
Documenti
Circolare, del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 3 Marzo 1993, N. 226/F
Circolare, del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 2 Marzo 1992, N. 219/F










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